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Sez. 3, Sentenza n. 2410 del 07/10/1966 (Rv. 324664 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1966-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324664-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO.*

Bene puo il giudice del merito trarre argomento di prova dalle risposte date da una parte in Sede d'interrogatorio non formale, avvalendosi del contenuto delle dichiarazioni quale fonte integrativa o sussidiaria del proprio convincimento, basato anche sulle altre emergenze processuali. (Conf 1856/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)