diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 13/05/1968 (Rv. 333143 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONE DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEPARAZIONE PERSONALE.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333143-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - DICHIARAZIONE DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEPARAZIONE PERSONALE.*

L'interrogatorio non formale previsto dall'art. 117 cod. proc. civ. non costituisce un mezzo di prova, bensi ha la mera funzione di fornire semplici chiarimenti e precisazioni sui fatti di causa. Tuttavia le dichiarazioni, contenute nelle risposte date dalla parte nell'interrogatorio non formale, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice, pur non contenendo alcuna confessione, in ispecie allorquando i fatti da provare siano di tale natura riservata da essere conosciuti soltanto dalle parti in causa. (fattispecie in tema di separazione personale ed in proposito alla configurabilita dell'ingiuria ai sensi dell'art. 151 cod. civ. nella specie il marito nel libero interrogatorio aveva apertamente dichiarato di avere compiuto delle ispezioni corporali sulla moglie per il dubbio sulla di lei fedelta). (V. 2410-66, massima n. 324664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)