Sez. L, Sentenza n. 7619 del 15/10/1987 (Rv. 455530 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'INA - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ACCORDO SINDACALE 18 OTTOBRE 1973 - CARATTERE OBBLIGATORIO E SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - NORMATIVA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N.942 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'INA - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA - DISCIPLINA EX ACCORDO SINDACALE 18 OTTOBRE 1973 - CARATTERE OBBLIGATORIO E SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - NORMATIVA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.L. N.942 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il trattamento di previdenza per il personale della direzione generale dell'i.N.A. - in origine avente (ex artt. 28-32 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, poi abrogati dall'art. 15 legge 20 febbraio 1958 n. 55) carattere obbligatorio e sostitutivo dell'a.G.o. - non è più configurabile, a seguito della disciplina dell'accordo sindacale 18 ottobre 1973, come gestione obbligatoria esonerativa dell'Assicurazione generale, anche in relazione al regime transitorio di cui al titolo primo del detto accordo (concernente i dipendenti non ancora iscritti all'i.N.P.S.), non essendo rilevanti ai fini dell'individuazione di una gestione di previdenza - la quale presuppone un'autonomia, quanto meno sul piano finanziario e contabile, atta a distinguere la gestione previdenziale stessa dalla normale gestione dell'ente cui fa capo - le sole circostanze della raccolta dei contributi e dell'erogazione delle prestazioni. Pertanto, al trattamento suindicato - indipendentemente dalla configurabilità o meno della cosiddetta clausola di allineamento (contenuta nell'accordo del 1973) come Forma di perequazione automatica - non è applicabile la norma dell'art. 1, primo comma, del d.l. 28 dicembre 1977 n. 942 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978 n. 41), con la quale "alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.., è (stata) estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 28, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 29, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 30, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 31, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 32, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)