Sez. L, Sentenza n. 5827 del 27/10/1988 (Rv. 460339 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 153 DEL 1969 - ESTENSIONE ALLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI - LIMITI TEMPORALI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 47 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 153 DEL 1969 - ESTENSIONE ALLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI - LIMITI TEMPORALI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 47 COST. - INSUSSISTENZA.*
La disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni introdotta dalla legge 30 aprile 1969 n. 153, successivamente modificata dalla legge n. 160 del 1975, ed inizialmente riguardante soltanto l'Assicurazione generale obbligatoria (con esclusione quindi delle gestioni speciali, sostitutive od esonerative, alle quali continuava ad applicarsi la disciplina propria di ciascuna di esse) trova applicazione, a partire dall'1 gennaio 1978, anche alle pensioni a carico delle gestioni speciali, atteso che il suddetto meccanismo di adeguamento è stato espressamente esteso anche a tali forme assicurative dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978 n. 41. Nè tale disciplina urta con i precetti costituzionali posti dagli artt. 3, 36, 38, 42 e 47 cost., atteso che il regime di adeguamento previsto dalla legge n. 153 del 1969, che può essere stato eventualmente meno favorevole rispetto a quello proprio di ciascuna gestione speciale, ha comunque avuto un'applicazione limitata nel tempo fino alla successiva legge n. 140 del 1985 che ha disposto che le pensioni erogate nelle gestioni speciali siano valutate con i criteri previsti dalle singole gestioni stesse. (V 7619/87, mass n 455530; (V 6349/87, mass n 454620).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)