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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30506 del 22/11/2019 (Rv. 655838 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Giudizio di rendiconto - Gestione - Ricostruzione - Prova - Onere - Ripartizione - Lacunosità o incompletezza delle prove - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655838-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)