Sez. 3 - , Ordinanza n. 30506 del 22/11/2019 (Rv. 655838 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Giudizio di rendiconto - Gestione - Ricostruzione - Prova - Onere - Ripartizione - Lacunosità o incompletezza delle prove - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità - Contenuto.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)