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Sez. 1, Sentenza n. 21090 del 03/11/2004 (Rv. 577939 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Prova civile - Rendimento dei conti - Giudizio di rendiconto - Gestione - Ricostruzione - Prova - Onere - Ripartizione - Prove - Lacunosità o incompletezza - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità - Pronuncia di non "liquet" - Ammissibilità - Esclusione. .
Stato
decisa il 2004-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577939-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilità di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)