Sez. 1, Sentenza n. 3523 del 24/03/2000 (Rv. 535031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Comunicazione dell'udienza di discussione al difensore domiciliatario del ricorrente - Esito negativo a causa degli arresti domiciliari del domiciliatario - Comunicazione della nuova udienza presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Legittimità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di legittimità la comunicazione della nuova udienza di discussione al difensore domiciliatario del ricorrente in Cancelleria, dopo l'esito negativo della comunicazione precedente a causa degli arresti domiciliari dello stesso domiciliatario, esclude ogni violazione del diritto di difesa del ricorrente, ove questi non abbia provveduto, come è suo onere, a modificare il domicilio eletto o a comunicare la fine dell'impedimento del suo difensore a ricevere l'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)