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Sez. U, Ordinanza n. 92 del 14/06/1999 (Rv. 527390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Elezione di domicilio ex secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. - Applicabilità anche alle notificazioni ex terzo comma dell'art. 375 ed alle comunicazioni ex secondo comma dell'art. 377 cod. proc. civ. - Sussistenza - Trasferimento del domiciliatario - Condizioni di rilevanza - Comunicazione alla cancelleria della Corte di Cassazione - Necessità - Mancata comunicazione - Conseguenze - Effettuazione della notificazione o della comunicazione presso la cancelleria.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, terzo comma cod. proc. civ. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l'art. 366 secondo comma stesso codice stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto secondo comma dell'art. 366 (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all'art. 375 terzo comma e 377 secondo comma) impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell'esecuzione dei relativi controlli; all'ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)