Sez. U, Sentenza n. 13024 del 04/12/1991 (Rv. 474871 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | controversia relativa ad un rapporto di lavoro con gli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione della Città di Pisa - Natura del rapporto - Accertamento pregiudiziale della natura dell'ente - Mezzi di prova ai fini della giurisdizione - Statuto dell'ente - Produzione - Onere della parte - Mancanza dello Statuto in atti - Impossibilità di accertare la natura pubblicistica dell'ente - Devoluzione della controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione ed i poteri d'indagine di fatto spettanti in materia alla Corte di Cassazione non escludono che la pronuncia sulla giurisdizione debba essere fondata sugli elementi di giudizio risultanti dagli atti, i quali, sopratutto se idonei a dimostrare la sussistenza o l'insussistenza di un presupposto rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione (come quello della natura di ente pubblico del datore di lavoro ai fini della configurabilità del rapporto di pubblico impiego), debbono essere forniti dalla parte che ha proposto l'istanza di regolamento. Pertanto, in ordine alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro con gli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione della Città di Pisa - poiché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1890), l'essere un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non è sufficiente per attribuire a tali Istituti natura di ente pubblico - deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario ove, per la mancata produzione dello statuto, non sia possibile accertare gli elementi (in particolare, finalità, struttura organizzativa, fonti di finanziamento) significativi ai fini della sussistenza o meno della natura pubblicistica dell'ente, la quale non è desumibile dalla mera sua soggezione a controlli dell'autorità regionale di vigilanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1981 num. 1034 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)