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Sez. U, Sentenza n. 1569 del 14/02/1995 (Rv. 490416 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Istituzioni regionali e infraregionali - Natura di enti di diritto pubblico - Condizioni - Onere probatorio relativo - Oggetto - Incidenza.
Stato
decisa il 1995-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490416-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE

Per effetto della sentenza 7 aprile 1988 n. 396 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 - nella parte in cui non prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato - la asserita natura di ente di diritto pubblico di un istituto di assistenza e beneficienza (nella specie, l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone), deve essere oggetto o di riconoscimento in sede amministrativa o di accertamento giudiziale, condotto sulla base degli ordinari e sostanziali criteri di indagine, spettando alla parte che solleva detta questione l'onere di fornire tutti gli elementi di giudizio atti a dimostrare in punto di fatto l'esistenza di tale presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)