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Sez. 2, Sentenza n. 36672 del 05/07/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 271492 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Istanza di sospensione del processo con messa alla prova - Compatibilità con il giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271492-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)