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Sez. 2 - , Sentenza n. 780 del 15/09/2020 Ud. (dep. 12/01/2021) Rv. 280514 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Assoluzione in appello da un reato ostativo - Presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Preclusione per decorrenza del termine di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280514-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversità del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)