Sez. 2, Sentenza n. 144 del 22/01/1997 Cc. (dep. 23/04/1997) Rv. 208469 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI | Documentazione contenente informazioni relative a segreto professionale - Segreto legittimità - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI
In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 256 comma primo cod. proc. pen., nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253, comma primo cod. proc. pen. e non dell'art. 256, comma secondo stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto cui vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 256 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)