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Sez. 1, Sentenza n. 25755 del 16/02/2007 Cc. (dep. 04/07/2007) Rv. 237430 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI | Sequestro probatorio - Sequestro di "personal computer" di giornalista - Clonazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie: rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237430-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI

Il sequestro probatorio della memoria del "personal computer" di un giornalista che abbia opposto il segreto professionale è consentito soltanto ove sia ritenuta l'infondatezza del segreto e la necessità dell'acquisizione per l'indagine, ma l'attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)