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Sez. 2, Sentenza n. 5092 del 09/03/2006 (Rv. 586474 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Art.724, secondo comma, cod. civ. - Debiti pecuniari verso il defunto - Obbligo del coerede debitore - Conferimento alla massa mediante imputazione alla propria quota - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586474-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art.724, secondo comma, cod. civ., il coerede debitore del " de cuius ", al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)