Sez. 2, Sentenza n. 5092 del 09/03/2006 (Rv. 586474 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Art.724, secondo comma, cod. civ. - Debiti pecuniari verso il defunto - Obbligo del coerede debitore - Conferimento alla massa mediante imputazione alla propria quota - Necessità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE
Ai sensi dell'art.724, secondo comma, cod. civ., il coerede debitore del " de cuius ", al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)