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Sez. 2, Sentenza n. 3617 del 11/04/1987 (Rv. 452563 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE - FORMAZIONE DELLE SINGOLE PORZIONI - PREVIA IMPUTAZIONE DEI DEBITI VERSO LA COMUNIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452563-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE - FORMAZIONE DELLE SINGOLE PORZIONI - PREVIA IMPUTAZIONE DEI DEBITI VERSO LA COMUNIONE - NECESSITÀ.*

Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 cod. civ. si evince che nel giudizio di divisione, il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione. (V 398/85, mass n 438609; (V 1018/77, mass n 384646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)