Sez. 6, Sentenza n. 5332 del 06/12/2023 Cc. (dep. 06/02/2024) Rv. 286061-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto della richiesta per mancanza di gravità indiziaria - Appello del pubblico ministero - Effetto devolutivo - Sussistenza - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)