diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 29205 del 12/06/2026 Cc. (dep. 31/07/2026) Rv. 290289-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto della richiesta di misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Appello del pubblico ministero privo di deduzioni in tema di esigenze cautelari - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290289-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare fondata sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se il gravame nulla deduce sul tema delle esigenze cautelari non esaminato dal primo giudice, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione attribuisce al giudice dell'appello il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)