Sez. 1, Sentenza n. 1362 del 02/02/2002 (Rv. 552037 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Soggetto condannato con sentenza passata in giudicato - Riabilitazione - Cessazione della causa di ineleggibilità - Condizioni e limiti temporali.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di elettorato passivo, le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 1990 non si applicano nei confronti dei soggetti condannati con sentenza penale passata in giudicato che abbiano ottenuto la riabilitazione, giusta il disposto dell'art.15, comma quarto "sexies" della legge n. 55 del 1990, a condizione che la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima della presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere comunale), attesa l'efficacia soltanto "ex nunc" di tale pronuncia, e senza che assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 com. 4 n. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)