Sez. 1, Sentenza n. 7697 del 06/08/1998 (Rv. 517788 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Ineleggibilità alla carica di Sindaco conseguente alla condanna per determinati reati - Natura di norma di chiusura - Portata - Poteri del giudice - Fattispecie - Condanna per il reato di cui all'art. 324 cod.proc. - Abrogazione della relativa ipotesi criminosa - Irrilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'art. 15, comma primo, lett. c), della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, che prevede la ineleggibilità, tra l'altro, alla carica di Sindaco, e la decadenza dalla stessa carica, per coloro che abbiano riportato condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli, per i quali sono parimenti previsti la ineleggibilità e la decadenza, indicati dalla lett. b) del comma primo, che costituiscono figure criminose specifiche e singolarmente individuate(peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atto giudiziario, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la decadenza opera con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma ovvero una circostanza aggravante che si estrinsechi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Ne consegue che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o decadenza deve valutare se tali estremi sussistano nel comportamento della persona di cui si tratta, sulla base del solo accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna, senza potestà di esperire ulteriori indagini di merito. Nè rilevano al riguardo i successivi interventi legislativi di cui all'art. 20 della legge n. 86 del 1990 e all' art. 1 della legge n. 234 del 1997, che hanno solo disciplinato in maniera diversa la materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, ma non hanno comportato la caducazione degli effetti conseguenti ad una condanna irrevocabile per il delitto di cui all' art. 324 cod. proc.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito, compiuta l'indagine sulla sussistenza della ineleggibilità del ricorrente alla carica di Sindaco sulla base delle sole sentenze penali di condanna dello stesso per il reato di cui all' art. 324 cod. proc., accertando che i fatti per i quali costui era stato condannato - e cioè l'avere, in qualità di Sindaco, prima approvato i progetti edilizi da lui stesso compilati quale geometra libero professionista nell'interesse di privati cittadini, e che avevano rappresentato artificiosamente una situazione dei luoghi diversa da quella reale, e poi concesso le relative licenze edilizie, che avevano consentito agli intestatari delle stesse la possibilità di edificare in misura maggiore di quanto non fosse permesso aveva valutato che tali fatti concretassero un abuso dei poteri di Sindaco).
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 art. 20 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)