Sez. 1, Sentenza n. 2167 del 02/03/1987 (Rv. 451393 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AL PROCURATORE COSTITUITO - EQUIVALENZA ALLA NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AL PROCURATORE COSTITUITO - EQUIVALENZA ALLA NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE.*
La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso - nei casi in cui essa รจ prescritta dall'art. 330 ult. Comma cod. proc. civ. - soddisfacendo l'una e l'altra Forma di notificazione all'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale. (Conf 287/84; (Conf 1292/81; (Conf 714/80).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)