Sez. 5, Sentenza n. 13812 del 13/06/2007 (Rv. 599289 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Atto d'appello - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Omessa indicazione della formula "nella qualità" - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso - nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, ult. comma, cod. proc. civ. - soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)