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Sez. 3, Sentenza n. 745 del 24/01/2000 (Rv. 533088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Estromissione dell'obbligato solidale a titolo autonomo nel giudizio di primo grado - Mancata impugnazione nei suoi confronti - Conseguente formazione del giudicato.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

In caso di estromissione da parte del giudice di primo grado dell'obbligato solidale a titolo autonomo, l'attore che non abbia proposto appello nei suoi confronti non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di appello essendo la questione anzidetta coperta da giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)