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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.
Stato
decisa il 2022-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664210-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE

La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.

Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)