Sez. L, Sentenza n. 11358 del 17/11/1993 (Rv. 484372 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Clausola contrattuale prevedente l'onere del lavoratore di comunicare al datore di lavoro la necessità di assentarsi dal domicilio durante le fasce orarie - Contrasto con l'art. 5, quattordicesimo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Esclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
Non contrasta con la norma imperativa posta dall'art. 5, quattordicesimo comma del D.L. n. 463 del 1983, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 638 del 1983, la clausola del contratto collettivo (nella specie, l'art. 41, lettera C, del C.C.N.L. 6 luglio 1984 per gli addetti all'industria della gomma), che, disciplinando, ai fini dell'erogazione dell'indennità integrativa di malattia a carico del datore di lavoro, l'obbligo di reperibilità del lavoratore a visita medica domiciliare di controllo, preveda per il dipendente anche l'onere di comunicare al datore medesimo, salvo casi di forza maggiore, la necessità di assentarsi dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, trattandosi di clausola che detta una disciplina di dettaglio e completamento di quella legale, non peggiorativa della medesima e con portata precettiva contenibile nei limiti degli equilibri fissati da quest'ultima, in guisa tale da non escludere la possibilità di ritenere giustificato l'inadempimento del detto onere supplementare, ove in tal senso militi l'identificazione dei confini di questo secondo i principi della buona fede, diligenza, correttezza e ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1984 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)