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Sez. L, Sentenza n. 2756 del 09/03/1995 (Rv. 491030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità - Giustificato motivo - Estremi - Clausola collettiva ponente l'obbligo del lavoratore di trovarsi in determinate fasce orarie nel domicilio comunicato all'azienda e di dare preventiva comunicazione delle diverse fasce di reperibilità, con relativi oneri probatori - Liceità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Il giustificato motivo di assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, del quale il lavoratore ammalato deve, ai sensi dell'art.5 n.14 del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, fornire la prova si identifica in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità, assoluta e indifferibile, di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato. Rispetto alla suddetta previsione normativa non costituisce quindi deroga "in peius" la disposizione del contratto collettivo la quale, secondo l'incensurabile interpretazione del giudice di merito, obbligando il dipendente assente per malattia a trovarsi in determinate fasce orarie nel domicilio comunicato all'azienda ed imponendogli altresì, qualora egli debba lasciare il domicilio anzidetto e non possa osservare tali fasce per eventuali e comprovate necessità di assentarsi per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o altri giustificati motivi, di dare preventiva comunicazione all'azienda delle diverse fasce di reperibilità, lo gravi dell'onere di dimostrare tali comprovate necessità fornendo la prova non solo dell'avvenuta effettuazione della visita medica ma anche dell'impossibilità di effettuarla in altro orario al di fuori delle fasce di reperibilità ovvero che la necessità della sua effettuazione era sorta nelle fasce anzidette.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)