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Sez. 4, Sentenza n. 781 del 10/08/1989 Cc. (dep. 28/08/1989) Rv. 181961 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SOPRAVVENUTA CARENZA DI "GRAVI INDIZI" - PERMANENZA DI (ANCHE SUFFICIENTI) INDIZI - REMISSIONE IN LIBERTÀ DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181961-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SOPRAVVENUTA CARENZA DI "GRAVI INDIZI" - PERMANENZA DI (ANCHE SUFFICIENTI) INDIZI - REMISSIONE IN LIBERTÀ DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - RAGIONE.*

In tema di scarcerazione, ai sensi dell'art. 269 codice procedura penale, siccome novellato dall'art. 30 legge 5 agosto 1988 n. 330, la degradazione di iniziali "gravi indizi" in "indizi sufficienti" comporta la liberazione dell'imputato, dovendosi equiparare la situazione di iniziale carenza di "gravi indizi", che non consente l'emissione di provvedimento di cautela personale, a quella di sopravvenuto scadimento della gravità degli stessi. (V mass n 160025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)