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Sez. 1, Sentenza n. 8874 del 01/06/1999 Ud. (dep. 13/07/1999) Rv. 214068 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Legge n.14 del 1999 - Regime transitorio - Cassazione - Domanda di patteggiamento respinta - Possibilità di riproporre la domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214068-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Alla disciplina transitoria dettata per il giudizio di cassazione dall'art.3 della legge 19 gennaio 1999, n.14, non è applicabile la norma dell'art.599, comma 5, cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la possibilità di riproporre nel dibattimento la richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice. (Nella specie, proposta tempestivamente una prima richiesta di applicazione della pena, il procuratore generale aveva negato il consenso. Rinviata la discussione del ricorso ad udienza fissa, nel corso di questa ultima si realizzava tra le parti l'accordo sulla misura della pena, che veniva peraltro ritenuto inammissibile per le ragioni di cui in massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)