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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 07/05/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213507 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Accoglimento del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'applicazione del patteggiamento previsto dalla legge n. 14 del 1999 conseguente a diversa qualificazione giuridica del fatto-reato - Estensione ai coimputati non ricorrenti giudicati con la stessa sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213507-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, "sub specie" di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguita dai coimputati non impugnanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587 com. 1, Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)