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Sez. 2, Sentenza n. 12938 del 29/12/1993 (Rv. 484899 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere | Individuazione del debito al quale riferire l'adempimento - Ex art. 1193 cod. civ. - Presupposto - Pluralità di rapporti obbligatori fra le stesse parti - Necessità - Debitore convenuto per il pagamento del corrispettivo - Eccepita corresponsione di acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore - Deduzione di avvenuta computazione degli acconti - Onere probatorio del debitore convenuto.
Stato
decisa il 1993-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484899-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere

Le disposizioni dell'art. 1193 cod. civ., sull'individuazione del debito al quale riferire l'adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed hanno lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell' obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo (nella specie, di un appalto di lavori), eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore-convenuto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)