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Sez. 3, Sentenza n. 20134 del 18/10/2005 (Rv. 584558 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Prova da parte del debitore della corresponsione di somma idonea - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di prova l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante emissione o girata di cambiali - Inapplicabilità del suddetto principio - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584558-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE

Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine, atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 15, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 43, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)