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Sez. 2, Sentenza n. 2403 del 11/03/1988 (Rv. 458183 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - DENUNCIA FISCALE DI SUCCESSIONE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458183-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - DENUNCIA FISCALE DI SUCCESSIONE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'accettazione tacita dell'eredità, richiedendo la duplice condizione che l'atto compiuto dal chiamato deve far presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità stessa e che l'atto stesso provenga da chi abbia la qualità di erede, non può essere individuata nella denuncia fiscale di successione presentata da uno degli eredi, trattandosi generalmente di atto ad efficacia fiscale contenente una mera notizia all'amministrazione finanziaria, salvo che la presentazione della denuncia di successione sia idonea, per le peculiari accidentalità della fattispecie, a dimostrare che chi l'abbia compiuta aveva inteso comportarsi come erede. (Conf 5496/79, mass n 402082, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)