Sez. L, Sentenza n. 5496 del 22/10/1979 (Rv. 402082 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI.*
La disposizione dell'art 342 cod proc civ esige non soltanto la individuazione del punto e delle questioni di cui l'appellante sollecita il riesame, ma altresi l'individuazione - sia pure sommaria - dei profili di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggere la impugnazione. Tuttavia il requisito della specificita deve essere apprezzato in relazione al contenuto della sentenza appellata e, pertanto, non occorre una rigorosa enunciazione dei punti e delle ragioni dell'impugnazione qualora questa sia formulata in modo tale da investire integralmente la sentenza di primo grado e rendere indispensabile il Sindacato del giudice di appello su tutta la controversia. (nella specie, la SC, in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto ammissibile l'appello cosi formulato: 'il giudice unico nella sentenza ha disatteso totalmente le risultanze della perizia tecnica, contestandole con considerazioni che si ritengono non sufficienti e non sufficientemente motivatè). (Conf 4123/78, mass n 393740, sulla prima parte; (Conf 3444/78, mass n 392904, sulla seconda parte; (Conf 2985/78, mass n 392424, sulla seconda parte; (Conf 748/75, mass n 374100, sulla seconda parte; (Conf 1475/73, mass n 364220, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)