Sez. U, Sentenza n. 11550 del 03/12/1990 (Rv. 469989 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - GRADUATORIA INERENTE A PUBBLICO CONCORSO - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE DELL'INEFFICACIA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DELLA GRADUATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - GRADUATORIA INERENTE A PUBBLICO CONCORSO - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE DELL'INEFFICACIA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DELLA GRADUATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Nella controversia promossa per impugnare il provvedimento di approvazione della graduatoria di un pubblico concorso, la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, con riguardo alla natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei concorrenti, non resta esclusa ove si deduca l'inefficacia di Atti presupposti da detta graduatoria (nella specie, decreto di nomina della commissione giudicatrice del concorso per un posto di primario ospedaliero), sotto il profilo del difetto dei prescritti controlli, trattandosi di circostanza inidonea ad esprimere una situazione di carenza di potere da parte della autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. (Conf 6484/88, mass n 460803).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)