Sez. U, Sentenza n. 6484 del 29/11/1988 (Rv. 460803 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI GRADUATORIA INERENTE AD UN PUBBLICO CONCORSO - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DALLA PREDETTA GRADUATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI GRADUATORIA INERENTE AD UN PUBBLICO CONCORSO - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI DALLA PREDETTA GRADUATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Nella controversia promossa per impugnare il provvedimento di approvazione di graduatoria inerente ad un pubblico concorso (nella specie, per posti di primario ospedaliero), la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, (con riguardo alla natura di interesse legittimo delle concorrenti, (quale che sia la loro collocazione in graduatoria), non resta esclusa ove si deduca l'inefficacia degli Atti presupposti da detta graduatoria, sotto il profilo del difetto dei prescritti controlli, trattandosi di circostanza inidonea ad esprimere una situazione di carenza di potere da parte dell'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. (V 5813/85, mass n 443002).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)