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Sez. 1, Sentenza n. 2440 del 11/04/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205168 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione al condannato in stato di libertà - Ammissibilità - Condannato agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza - Comportamento da valutare.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205168-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere riconosciuto sia al condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, sia a quello che sia rimasto in libertà sino alla definitiva condanna, con la differenza che il giudice deve valutare, nel primo caso, i risultati dell'osservazione in carcere, secondo il comportamento tenuto dal condannato durante lo stato di libertà. Ne consegue che, poiché gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia in carcere a tutti gli effetti, la posizione del condannato che si trovi, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, agli arresti domiciliari e continui a rimanervi, per non essere stato emesso dall'ufficio del P.M. l'ordine di esecuzione, non può essere discriminata rispetto a quella di chi si trova in carcere, fermo restando che la valutazione del tribunale di sorveglianza nei suoi confronti deve riguardare il comportamento da lui tenuto nello stato degli arresti domiciliari e la sua personalità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)