Sez. 5, Sentenza n. 4639 del 28/10/1996 Cc. (dep. 21/11/1996) Rv. 206151 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto dell'adozione della custodia cautelare quando sia prevedibile la concessione della sospensione condizionale - Applicabilità agli arresti domiciliari - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il limite posto dall'art. 275 comma 2 bis c.p.p. all'adozione della custodia cautelare quando sia prevedibile, in caso di condanna, la concessione del beneficio della sospensione condizionale, vale esclusivamente per la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura e non per gli arresti domiciliari che costituiscono una misura coercitiva non qualificabile come custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)