diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 143 del 16/01/1976 (Rv. 378781 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI DANNI - PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - FORMA - NELL'ATTO NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE - DOMANDA PROPOSTA DAL RESISTENTE - NEL CONTRORICORSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378781-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI DANNI - PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - FORMA - NELL'ATTO NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE - DOMANDA PROPOSTA DAL RESISTENTE - NEL CONTRORICORSO - NECESSITA.*

La domanda di danni per responsabilita aggravata, ai sensi dello art 96 cod proc civ, e proponibile per la prima volta in Sede di legittimita, ove si tratti di danni che si riconnettano esclusivamente alla fase del giudizio di Cassazione. Tale domanda, peraltro, per evidenti esigenze di tutela del principio del contraddittorio, deve essere contenuta nell'unico atto del processo di Cassazione che viene notificato alla controparte e, quindi, se proposta dal resistente, deve essere contenuta, a pena d'inammissibilita, nel controricorso. (V 3026/73, mass n 366745; (V 3083/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)