Sez. 2, Sentenza n. 5562 del 13/02/1986 Ud. (dep. 13/06/1986) Rv. 173123 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE ALL'ESTERO - REATO DI PERICOLO PRESUNTO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA PER LA PUNIBILITÀ.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE ALL'ESTERO - REATO DI PERICOLO PRESUNTO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA PER LA PUNIBILITÀ.*
L'abusiva Costituzione all'estero a favore proprio o altrui di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, di cui allo art. 1 della legge 30 aprile 1976 n. 159, è reato formale di mera condotta e di pericolo presunto. Il reato è punito a titolo di dolo generico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, dell'agente di formare, fuori del territorio dello stato, a favore proprio o altrui, una massa monetaria senza essere autorizzato ai sensi della normativa valutaria vigente. (Conf mass n 155564).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)