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Sez. 3, Sentenza n. 9953 del 21/06/1988 Ud. (dep. 15/10/1988) Rv. 179394 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - SOLLECITA ESPORTAZIONE - ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO - ANTIGIURIDICITÀ SOSTANZIALE DEL FATTO - INDAGINE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179394-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - SOLLECITA ESPORTAZIONE - ABUSIVA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO - ANTIGIURIDICITÀ SOSTANZIALE DEL FATTO - INDAGINE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*

L'illecito valutario, sia che si tratti di illegale esportazione di valuta o di abusiva Costituzione all'estero di disponibilità patrimoniali, è reato formale di mera condotta e di pericolo presunto, con la conseguenza che l'omessa richiesta dell'autorizzazione prescritta dalla legge valutaria comporta la lesione immediata dell'interesse penalmente protetto dalla legge e concretizza la sussistenza del pericolo, senza che sia necessaria alcuna indagine circa l'antigiuridicità sostanziale dal fatto. (Conf mass n 175903; (Conf mass n 173123).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)