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Sez. 6, Sentenza n. 45 del 29/11/1971 Ud. (dep. 11/01/1972) Rv. 119716 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119716-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - ESCLUSIONE DEL DOLO.*

L'elemento psicologico del reato di calunnia non consiste soltanto nella volonta di incolpare taluno di un reato che non ha commesso, ma anche nella sicura e inequivoca consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Il dubbio sulla sussistenza di questa consapevolezza si riflette direttamente sul dolo escludendolo, e non consente l'assoluzione con formula dubitativa, sibbene l'assoluzione perche il fatto non costituisce reato. (V 115119, 114696, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)