Sez. 6, Sentenza n. 3965 del 15/03/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168879 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUPLICITÀ DI ELEMENTI INTEGRANTI IL DOLO - DISTINZIONE - EFFETTO IN TEMA DI VALUTAZIONE - SUSSISTENZA DI UNO DEGLI ELEMENTI - NECESSARIA SUSSISTENZA DEL SECONDO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUPLICITÀ DI ELEMENTI INTEGRANTI IL DOLO - DISTINZIONE - EFFETTO IN TEMA DI VALUTAZIONE - SUSSISTENZA DI UNO DEGLI ELEMENTI - NECESSARIA SUSSISTENZA DEL SECONDO - ESCLUSIONE.*
Nel delitto di calunnia l'intenzionalità dell'incolpazione e la precisa coscienza dell'innocenza dell'incolpato costituiscono due dati, che sono e vanno tenuti concettualmente distinti, in quanto ciò che rileva per il calunniatore è sapere che l'incolpato è innocente. Ne consegue che l'accusa ad un soggetto di aver commesso Atti penalmente illeciti, cosa ben diversa dalla coscienza della sua incolpevolezza, non comporta la necessaria sussistenza di tutti gli elementi integranti il dolo nel delitto stesso, abbisognando ciascuno di essi di una approfondita ed adeguata valutazione da parte del giudice. (V mass n 119716 sulla prima parte; (V mass n 113822).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)