Sez. 5, Sentenza n. 18985 del 14/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016) Rv. 267009 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Reati commessi dall'amministratore - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità - Fondamento.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
I componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2403 bis, Cod. Civ. art. 2404, Cod. Civ. art. 2405, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)