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Sez. 5, Sentenza n. 17393 del 13/12/2006 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236630 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta documentale - Obbligo di vigilanza dei sindaci - Contenuto.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236630-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2404, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)