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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28330 del 11/12/2020 (Rv. 660015 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio di accertamento della paternità naturale - Ammissibilità dell’azione - Successivo giudizio di merito - Autonomia - Conseguenze - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660015-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)