Sez. 1, Sentenza n. 11035 del 11/12/1996 (Rv. 501229 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Relativo giudizio - Successivo giudizio di merito - Rispettiva autonomia - Conseguenze - Riassunzione del secondo nel termine perentorio di sei mesi dall'irrevocabilità della decisione del primo - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale ed il successivo giudizio di merito, pur essendo tra loro collegati, hanno integrale autonomia, tanto che ben possono svolgersi innanzi a giudici diversi; con la conseguenza che, definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento autorizzatorio, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta al termine perentorio di sei mesi per la riassunzione (art. 133 bis disp att. cod. proc. civ.), ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 133 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)