Sez. 3, Sentenza n. 18355 del 16/09/2005 (Rv. 584717 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Condanna penale al pagamento di provvisionale - Provvisoria esecuzione - Istanza di parte - Necessità - Omissione - Conseguenze - Esecuzione - Illegittimità - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE
La condanna provvisionale fondata sull'art. 489 cod. proc. pen. nel testo previgente può essere emessa anche senza richiesta di parte, con pronunzia insuscettibile di passare in giudicato, restando salva la difesa dell'imputato nella sede di definitiva liquidazione del danno. L'istanza di parte è invece indispensabile per far dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 489 bis cod.proc.pen.. Qualora la clausola di provvisoria esecuzione non sia concessa né dal giudice di primo né da quello di secondo grado, la provvisionale non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato la sentenza che accerti la responsabilità penale dell'imputato, a nulla rilevando che il capo della sentenza che concerne la provvisionale o anche quello relativo alle statuizioni civili non siano stati oggetto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di opposizione a precetto, aveva ritenuto indebita l'apposizione della formula esecutiva ad una sentenza di condanna in primo grado che accordava la provvisionale senza dichiararla provvisoriamente esecutiva)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)