Sez. 3, Sentenza n. 8301 del 07/06/2002 (Rv. 554975 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Riconoscimento della responsabilità penale in primo grado con condanna generica al risarcimento e al pagamento di provvisionale - Assoluzione piena in appello senza alcuna pronuncia sulle statuizioni civili - Richiesta di restituzione della provvisionale - Legittimità - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE
Quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)