Sez. L, Sentenza n. 414 del 15/01/1993 (Rv. 480277 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Diritto alla ripetizione di quanto pagato in applicazione di norma successivamente dichiarata incostituzionale - Prescrizione decennale - Decorrenza - Interruzione - Mezzi.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo
La prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale (nella specie, dei contributi versati allo S.C.A.U. e risultati indebiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985) decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento, anziché dalla data della pronuncia d' incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria, e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 cod. civ.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)