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Sez. 2, Sentenza n. 12038 del 12/09/2000 (Rv. 540121 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pagamento somma in base a contratto - Declaratoria di nullità con sentenza - Indebito oggettivo - Diritto alla restituzione di quanto pagato - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540121-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

L'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza medesima; infatti, prima di tale momento permane l'esistenza del titolo che aveva dato luogo al versamento della somma ed è esclusa la possibilità legale dell'esercizio del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)